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Camera di Commercio di Livorno

SISTRI, sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Il 14 gennaio scorso è entrato in vigore il Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 (successivamente modificato dal D.M. 15.02.2010) che prevede l’istituzione del SISTRI, ai sensi dell’art. 2, comma 24, del D.Lgs 16.01.2008, n. 4, Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti gestito dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente. 

Il sistema introduce una radicale riforma delle modalità documentali di gestione del ciclo dei rifiuti per quanto riguarda il trasporto e la gestione degli impianti, con la soppressione, a regime, dei registri di carico e scarico e del MUD per i rifiuti speciali. 

Il decreto allarga il monitoraggio delle movimentazioni dei rifiuti, stabilendo che anche gli impianti di incenerimento, oltre a quelli di discarica, dovranno dotarsi di apparecchiature idonee a monitorare ingresso e uscita di automezzi dai loro siti. 

I produttori di rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (articolo 184, comma 3, lettera g), D.Lgs 152/06) e i soggetti che effettuano attività di recupero/smaltimento dovranno iscriversi al Sistri anche come «produttori», entro il 30 marzo 2010. 

Più strette le tempistiche per comunicare al Sistri le operazioni relative alla movimentazione dei rifiuti pericolosi. I produttori di tali beni a fine vita dovranno infatti comunicare al Sistri la movimentazione almeno 4 ora prima dell'operazione; i trasportatori di rifiuti dovranno invece indicare la movimentazione almeno 2 ora prima della stessa. 

Il regime particolare stabilito dagli articoli 6 e 7 del decreto 17 dicembre 2009 in relazione alla comunicazione dati e alla tenuta dei documenti sarà esteso (secondo diverse declinazioni) ai produttori di rifiuti non pericolosi non inquadrati in organizzazioni di enti o imprese, alle imprese ex articolo 212, comma 5 del dlgs 152/2006 che effettuano trasporto transfrontaliero di rifiuti, alle strutture sanitarie pubbliche e private che producono rifiuti pericolosi. 

I soggetti che effettuano recupero/smaltimento di rifiuti urbani saranno invece ammessi a un particolare regime di comunicazione dati disegnato dall'articolo 9 del D.M. 15 febbraio 2010.

Iscrizione al SISTRI: soggetti obbligati e scadenze 
I soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI sono suddivisi in due gruppi (vedi Tabelle Tempistica), il primo dei quali è tenuto ad effettuare l’iscrizione entro il 28 febbraio, il secondo dal 13 febbraio al 30 marzo. 

Le nuove scadenze previste dal D.M. 15 febbraio 2010 
Il decreto sposta di 30 giorni i termini finali per l'iscrizione al Sistri: 
i soggetti individuati dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. 17.12.2009 dovranno aderirvi entro il 30 marzo 2010 (in luogo del 1° marzo); 
i soggetti ex art. 1, comma 1, lett. b) , stesso decreto, nel periodo tra il 15 marzo 2010 e il 29 aprile 2010 (in luogo della precedente finestra temporale fissata tra il 13 febbraio ed il 20 marzo 2010). 

L'avvio del sistema è fissato per il 1° ottobre 2010 (termine prorogato dal D.M. 9 luglio 2010)

Dopo tali date dovranno aderire obbligatoriamente al Sistri i soggetti di cui sopra di nuova costituzione prima di dare avvio alle loro attività. Dopo il 1° ottobre 2010 potranno aderire volontariamente i soggetti non obbligati. 

L’iscrizione deve essere effettuata direttamente a SISTRI via fax, telefono o tramite il sito www.sistri.it : il SISTRI mette a disposizione sul proprio sito le istruzioni e il materiale informativo. L'iscrizione online al Sistri dovrà comprendere anche l'invio per mezzo di posta elettronica (iscrizionemail@sistri.it ) dei moduli elettronici di adesione disponibili sul sito del portale L’iscrizione è soggetta ad un contributo annuale, riferito all’anno di competenza, dovuto per ogni unità produttiva, ogni veicolo e differenziato a seconda dell’attività svolta, della tipologia e del quantitativo di rifiuti trattati (vedi art.4 e Allegato II del D.M. 17.12.2009). 

Tempistica

Soggetti tenuti  Devono iscriversi al SISTRI Le CCIAA devono consegnare i dispositivi entro Il sistema diventa operativo entro
Produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti

Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti con più di 50 dipendenti.

Gestori di rifiuti (recuperatori, smaltitori, commercianti ed intermediari) e Consorzi

Enti e imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania

Trasportatori di rifiuti speciali iscritti all’Albo Gestori

Trasportatori di rifiuti pericolosi da essi prodotti con più di 50 dipendenti

 

Entro 45 giorni dall’entrata in vigore -28 febbraio 2010 150 giorni dall’entrata in vigore 
–13 giugno 2010 
80 giorni dall’entrata in vigore 
-13 luglio 2010 
prorogato al 1° ottobre 2010
Produttori di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti

Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti tra 11 e 50 dipendenti.

Trasportatori di rifiuti pericolosi da essi prodotti fino a 50 dipendenti

 

tra 30 e 75 giorni dall’entrata in vigore dal 13 febbraio al 30 marzo 2010 180 giorni dall’entrata in vigore 
-13 luglio 2010 
210 giorni dall’entrata in vigore
-12 agosto prorogato al 1° ottobre 2010
Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti fino a 10 dipendenti.

Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività (servizi, commercio, edilizia, sanità)

Trasportatori di rifiuti non pericolosi da essi prodotti

 
Adesione volontaria 

-Dal 1° ottobre 2010 in poi

 
Nessuna scadenza Nessuna scadenza

 I Dispositivi USB per l’accesso in sicurezza al SISTRI 
A seguito dell’ iscrizione a Sistri saranno consegnati in comodato d’uso ai soggetti operatori interessati, i dispositivi per l’accesso in sicurezza al Sistema denominati Dispositivi USB idonei a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. 

E’ necessario che ogni operatore disponga di dispositivo USB sia per la sede legale dell’impresa, semprechè produca e/o gestisca rifiuti, sia per ciascuna unità locale dell’impresa, nella quale esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti, e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ogni unità operativa. Per le attività di raccolta e trasporto rifiuti l’operatore deve dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell’impresa, e di un dispositivo per ogni veicolo adibito al trasporto di rifiuti. 

Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come Delegati per le procedure Sistri. Per “Delegato” si intende il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema e il certificato per la firma elettronica. Qualora l’impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione al Sistri alcun Delegato, le credenziali di accesso e il certificato per la firma elettronica sono attribuiti al rappresentante legale dell’impresa. I certificati elettronici contenuti in ogni dispositivo USB consentono l’identificazione univoca delle persone associate (rappresentante legale e/o delegato) e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005. 

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 17.12.2009 è affidata alla Camera di Commercio la consegna dei Dispositivi USB agli operatori iscritti al Sistri. La consegna avverrà presso la sede della Camera di Commercio della provincia dove è ubicata la sede legale dell’operatore. Nel caso in cui quest’ultimo abbia anche una o più unità locali, la consegna avverrà presso la sede della Camera di Commercio ove è ubicata ciascuna unità locale. Per i soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori la consegna dei dispositivi USB verrà effettuata dalle Sezioni regionali dell’Albo presso le Camere di Commercio capoluogo di Regione 

Per la consegna dei dispositivi la Camere di Commercio possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle Associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale e le loro articolazioni territoriali, o delle società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. 

La Camera di Commercio di Livorno ha sottoscritto le convenzioni con le seguenti Associazioni: 

API Livorno - Ass. Piccole e Medie Imprese di Livorno convenzione stipulata il 26.3.2010 
C.N.A. Associazione Provinciale di Livorno convenzione stipulata il 26.3.2010
Casartigiani di Pisa  convenzione stipulata il 30.3.2010
Confartigianato Imprese di Livorno convenzione stipulata il 16.4.2010
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Livorno convenzione stipulata il 23.4.2010
Confindustria Livorno convenzione stipulata il 25.3.2010

In tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei Dispositivi USB ed in ogni caso in cui si verifica l’estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, ovvero in caso di cancellazione o fusione di società, ovvero in caso di chiusura dell’unità locale e nei casi di cessione dell’azienda o di un ramo di essa, avente ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei Dispositivi USB, gli operatori devono comunicare via telefax a SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell’evento al Registro delle Imprese competente per territorio, e provvedere, nei successivi 10 giorni lavorativi, alla restituzione dei Dispositivi USB ai medesimi uffici presso i quali è stato effettuato il ritiro

Procedura di consegna dei dispositivi USB da parte della Camera di Commercio 
La Camera di Commercio di Livorno provvederà preliminarmente a contattare direttamente le imprese interessate già iscritte a SISTRI inviando una Email con la quale saranno comunicati:

  1. la data e la fascia oraria per il ritiro del o dei Dispositivi; 
  2. i documenti da consegnare; 
  3. l’ammontare dei diritti di segreteria da versare alla Camera di Commercio di Livorno (L'importo è stato fissato con D.M. 17 Giugno 2010 : € 16,00 per il rilascio del singolo dispositivo per unità locale; se una unità locale richiede contemporaneamente più dispositivi (nei casi previsti da Sistri), ai dispositivi successivi al primo si applica un diritto di € 6,00). 

E’ importante che i recapiti comunicati in sede di iscrizione al SISTRI siano stati correttamente inseriti nel campo “persona di riferimento” 

Se l’impresa/operatore al momento dell’iscrizione a SISTRI o con delega successiva, ha chiesto di effettuare il ritiro del dispositivo presso una Associazione convenzionata con la Camera di Commercio di Livorno, sarà contattata direttamente alla Associazione. 

Il ritiro dei Dispositivi USB deve essere effettuato dal Rappresentante Legale dell’Operatore. Eventualmente il Rappresentante Legale dell’Operatore potrà delegare al ritiro un proprio incaricato che dovrà presentarsi munito del proprio documento di riconoscimento e della delega in carta semplice firmata dal Rappresentante Legale per il ritiro, secondo il formato disponibile anche sul sito www.sistri.it alla sezione “Aggiornamento sezione documenti”. 

Per ottenere i dispositivi occorrerà presentare le seguente documentazione: 

  1. copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI per ciascuna unità locale contenente l’indicazione del numero di pratica, del codice fiscale e della causale di versamento; 
  2. (nel caso di ritiro da parte di un delegato) delega in carta semplice firmata dal Rappresentante legale 
  3. dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente l’autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione come risultanti dall’espletamento delle procedure di controllo con il Registro delle Imprese (il modulo è stato inviato alle imprese da SISTRI al momento dell'iscrizione);
  4. dichiarazione di impegno all’uso corretto e alla custodia dei Dispositivi USB
  5. fotocopia di un documento di identità del rappresentante legale dell’azienda in corso di validità; 
  6. fotocopia del/i documento/i di identità del/i delegato/i, qualora siano stati individuati uno o più delegati, in corso di validità; 
  7. attestazione del versamento sul c/c postale n. 217570 dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio di Livorno (€ 16,00 per il rilascio del singolo dispositivo per unità locale; se una unità locale richiede contemporaneamente più dispositivi, ai dispositivi successivi al primo si applica un diritto di € 6,00) ;
  8. (se prevista) dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente l’autocertificazione per unità locali non presenti nel Registro delle Imprese
  9. Dichiarazione di presa visione della normativa sul trattamento dei dati personali

 

In caso di verifica positiva dei documentazione presentata, l’addetto della Camera di Commercio consegna al soggetto incaricato del ritiro un plico contenente: 

  • il/i dispositivo/i USB già personalizzato/i; 
  • la/e stampa/e in busta cieca della password per l’accesso al Sistema, della password di sblocco del/i dispositivi USB, dell’identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo. 

Responsabile Area Regolazione del Mercato: Dr. Alessandro Bartoli – tel. 0586-231265 

Ufficio Ambiente Camera di Commercio di Livorno ambiente@li.camcom.it 

Responsabile: Dr.ssa Annalaura Mazzei – tel. 0586-231223 

Segreteria gestione appuntamenti e rilascio dispositivi: 0586-231281/289/282 Fax 0586-231229


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